Lorenzo Carbone
La trasformazione dei valori

Cercasi giustizia

Un saggio della filosofa Valeria Ottonelli analizza il concetto di giustizia: l'iconografia ne determina le diverse caratteristiche. Ma il valore e gli interessi dell’individuo non bastano ad affrontare tutte le sfide che essa ci pone nella contemporaneità

Nell’immagine classica della dea Giustizia, Dike in greco e Iustitia in latino, vengono esposti tre simboli legati alla divinità. Innanzitutto, Giustizia è una dea bendata; ciò significa che non guarda in faccia a nessuno di fronte alla legge e rappresenta perciò l’imparzialità del diritto. La dea tiene una bilancia nella mano destra, che indica l’equilibrio e la giusta misura, mentre nella mano sinistra impugna una spada, simbolo della violenza e del monopolio circa la forza fisica legittima, garante dello Stato moderno.

Un’altra immagine aiuta ad entrare fra le pieghe del concetto di giustizia. Si tratta della raffigurazione presente nel frontespizio del Leviatano di Thomas Hobbes. In primo piano si osserva il Leviatano, un mostro che compare nell’Antico Testamento e che simboleggiava lo Stato garante di ordine e di pace. Il suo corpo è costituito da innumerevoli individui, raffigurati con le spalle volte all’osservatore e con lo sguardo rivolto verso di lui a rappresentare la convergenza delle volontà individuali verso la sua volontà. Nella mano destra, il sovrano impugna la spada, simbolo del potere temporale, nella mano sinistra il pastorale, simbolo del potere spirituale. Le immagini sotto le due braccia illustrano gli strumenti dei due poteri: sotto il braccio temporale una fortezza, una corona, un cannone, armi e bandiere, una battaglia; sotto il braccio spirituale una chiesa, una mitria pastorale, i fulmini della scomunica, un concilio.

A partire da queste rappresentazioni emblematiche, si può osservare una convergenza con l’idea di giustizia preponderante nell’età moderna, che trova un comune riferimento nelle teorie contrattualistiche.

Nella nuova collana Le parole della filosofia, edita dal Corriere della Sera, la filosofa Valeria Ottonelli ricostruisce nel suo volume alcuni elementi salienti legati al concetto di giustizia. Restando sulla scia del contrattualismo moderno, Ottonelli osserva che queste teorie si sviluppano a partire da un esperimento mentale, che prevede uno stato confusionario, chiamato stato di natura, dove gli uomini vivono in perenne conflitto. Attraverso un patto tra i contraenti si stabilisce l’introduzione di un Terzo super partes a cui viene affidato il potere e che garantisce criteri normativi e orientamenti per regolare la vita in società. È il caso della riflessione proposta dai filosofi empiristi Thomas Hobbes e John Locke.

Diversamente da Hobbes, secondo il quale al sovrano vengono trasferiti tutti i diritti (eccetto il diritto all’autoconservazione) e il patto con la società è irreversibile, secondo Locke uno Stato è legittimo dal momento in cui garantisce alcuni diritti fondamentali, come la libertà di pensiero, di associazione e di possedere una proprietà privata. Ecco che il patto sociale diventa reversibile nel momento in cui non vengono tutelati i diritti naturali. Si scontrano così due visioni opposte: secondo Locke, prima della creazione del governo si dà la giustizia, sotto forma di una legge naturale che prescrive un codice di condotta universale; per Hobbes, invece, senza governo (incarnato dal sovrano) non si dà neppure giustizia.

Durante il Novecento, il filosofo John Rawls ripropone l’approccio contrattualista in un’altra chiave interpretativa. Egli immagina una situazione contrattuale ideale, definita posizione originaria, in cui i contraenti hanno il compito di negoziare il contenuto dei principi fondamentali che dovranno regolare la cooperazione sociale. Per assicurare che il risultato della negoziazione sia giusto occorre una condizione: il velo di ignoranza. I contraenti non devono conoscere i propri interessi e la propria identità. In questo modo, le parti in causa sono chiamate a negoziare i principi fondamentali della cooperazione sociale, prescindendo dai rapporti di forza esistenti, dagli interessi di parte da cui possono essere animati e dal vantaggio che potrebbero trarre da doti naturali diseguali. Dal calcolo emergono due principi di giustizia.

Il primo principio indica che ciascun individuo deve godere del più ampio ventaglio di eguali libertà fondamentali. Il secondo principio concerne la distribuzione di beni e risorse, secondo un criterio di eguaglianza di opportunità. Una distribuzione diseguale è ammissibile, ma a patto che sia conseguenza di un assetto istituzionale che garantisce il massimo vantaggio per chi si trova nella posizione più svantaggiata (criterio del maximum minimorum o maximin).  

 Uno dei limiti di questa prospettiva consiste nel fatto che non basta individuare i principi alla base della distribuzione, ma occorre anche stabilire come si concepisce ciò che viene distribuito. Secondo Rawls, la giustizia risponde al fatto che le persone sono portatrici di un ‘‘piano di vita’’ e per questa ragione sono giusti quegli assetti sociali che assicurano a ciascuno il massimo delle risorse per poter perseguire il proprio scopo.

L’economista Premio Nobel Amartya Sen sottolinea il fatto che persone diverse possono avere capacità diverse di convertire risorse in effettive possibilità di realizzazione dei propri fini. Ciò dipende da molteplici fattori, come ad esempio le condizioni di salute, l’ambiente sociale ed altre circostanze più o meno favorevoli. Perciò l’oggetto proprio della distribuzione giusta non possono essere le risorse, ma devono essere le effettive opportunità di realizzarsi come persone. ‘‘L’approccio delle capacità’’ (capability approach) elaborato da Sen consente di misurare l’accesso che le persone hanno a insiemi di cose che possono fare o essere. Riflettere in maniera astratta verso una concezione ideale di società giusta può essere inefficace. Al contrario, concentrarsi sulle condizioni imperfette in cui si trova ad agire chiunque cerchi di reagire all’ingiustizia può essere molto più proficuo. In altre parole, il fatto di focalizzarsi su come sarebbe fatto un mondo perfettamente giusto non ci dice niente su come dovremmo agire nell’immediato per perseguire una maggiore giustizia. Per denunciare il razzismo, ad esempio, occorre analizzare l’ideologia della razza e studiare il modo in cui essa si manifesta in forme aperte o subdole nei rapporti sociali. La denuncia dell’ingiustizia richiede una mole di osservazione e teoria che non può essere prodotta pensando a come sarebbe fatto un mondo perfettamente giusto.

Da questo quadro, emerge che una concezione della giustizia incentrata solamente sul valore e gli interessi dell’individuo non è sufficiente ad affrontare sfide che travalicano la stessa esistenza individuale, come la questione ambientale-ecologica. La prospettiva di Sen viene ulteriormente approfondita dalla filosofa Martha Nussbaum. Nussbaum indica alcune ‘‘frontiere della giustizia’’ che la realtà presente non è in grado di affrontare. In questo scenario, oltre al tema della giustizia ambientale, si fa riferimento ai diritti dei membri della società che si trovano in una condizione di disabilità mentale o fisica, alla questione dei migranti, al trattamento degli animali non umani e alla responsabilità verso le generazioni future. Gli esseri viventi sono forme di vita dotate di una tendenza innata a sviluppare determinate capacità, ossia forme di attività e di stati caratteristici della loro natura. La giustizia, quindi, consiste nel permettere agli esseri viventi di sviluppare tali capacità loro connaturate. Affinché tutto questo risulti non solo plausibile e auspicabile, ma anche realmente percorribile è necessario stabilire una mediazione.

 Ancora una volta, determinate rappresentazioni consentono di esplicitare i termini del confronto. Se da un lato poniamo il Leviatano, incarnazione dello Stato moderno e quindi anche del diritto pubblico, dall’altro lato troviamo il diritto privato esemplificato dalla ‘‘mano invisibile’’, ovvero un’immagine elaborata dall’economista settecentesco Adam Smith per indicare la naturale inclinazione degli uomini a intrattenere rapporti economici, attraverso cui i diversi interessi dei singoli avrebbero contribuito alla prosperità della collettività, in quanto avrebbero concorso ad un dinamico processo di sviluppo e autoregolamentazione senza la necessità di un intervento esterno, ma solamente attraverso il rispetto del diritto al libero mercato.

Tra questi due poli, esemplificati dalla figura del Leviatano e dalla ‘‘mano invisibile’’, si inseriscono i beni comuni, che non coincidono né con la proprietà privata, né con la proprietà statale. Essi esprimono dei diritti inalienabili dei cittadini, come l’acqua o la conoscenza in rete. Tutti ne possono godere e nessuno può escludere gli altri dalla possibilità di goderne. Ciò significa che questi beni non possono essere privatizzati, ma nemmeno sottoposti a restrizioni. Nel caso dei beni comuni, il focus del diritto non è tanto incentrato sulla proprietà (privata o pubblica che sia), quanto piuttosto sull’uso e la tutela con cui li adoperiamo. Forse, ricordando la riflessione del giurista Stefano Rodotà, sviluppare un’attenzione peculiare sui beni comuni rappresenta una delle possibilità di ripensamento del concetto di giustizia odierno, anche e soprattutto per quanto riguarda le sfide più urgenti del nostro tempo.    

La fotografia accanto al titolo è di Roberto Cavallini

       

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